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Italia · L'impresa, il registro delle imprese e l'azienda

L'iscrizione nel registro delle imprese, gli assetti adeguati e la tutela delle condizioni di lavoro

il codice civile · articoli 2086, 2087, 2189, 2193, 2195, 2196 e 2199 a 2201

Un fatto non iscritto nel registro delle imprese non si può opporre ai terzi

Il registro delle imprese non è un adempimento formale. Finché un fatto soggetto a iscrizione non è iscritto, chi era obbligato a chiederne l'iscrizione non può opporlo ai terzi, salvo che provi che i terzi ne hanno avuto conoscenza (articolo 2193). L'effetto è asimmetrico e va a danno dell'impresa: dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta, i terzi non possono più opporre la propria ignoranza del fatto iscritto.

Il secondo punto di rottura è l'assetto interno. L'articolo 2086, secondo comma, non chiede una procedura scritta qualsiasi, chiede un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Un assetto che non rileva nulla in tempo utile non soddisfa la norma, e il dovere di attivarsi senza indugio nasce nello stesso articolo.

L'articolo 2086 impone un assetto adeguato a rilevare la crisi e l'articolo 2196 fissa i 30 giorni per l'iscrizione

L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento (articolo 2086). L'imprenditore è inoltre tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087).

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un'attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie delle precedenti (articolo 2195). Sono soggette allo stesso obbligo le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale (articolo 2200). Vi sono soggetti anche gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (articolo 2201).

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando la ditta, l'oggetto dell'impresa, la sede e il cognome e il nome degli institori e procuratori (articolo 2196, primo comma). Deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative a questi elementi e della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano (articolo 2196, terzo comma).

Le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato, e prima di procedere l'ufficio deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge (articolo 2189). Il rifiuto dell'iscrizione è comunicato con raccomandata al richiedente, che può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro (articolo 2189). L'imprenditore deve infine indicare negli atti e nella corrispondenza che si riferiscono all'impresa il registro presso il quale è iscritto (articolo 2199).

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